Art. 4.
(Modifiche alla legge 1o aprile 1981, n. 121).

      1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accesso è altresì consentito agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti».
      2. All'articolo 18 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per le questioni

 

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concernenti la sicurezza marittima, il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto»;

          b) al terzo comma, le parole: «, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto,» sono soppresse.

      3. All'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo le parole: «del Corpo forestale dello Stato,» sono inserite le seguenti: «dal capo del compartimento marittimo, per le questioni concernenti la sicurezza portuale e dei trasporti marittimi,»;

          b) al terzo comma, le parole: «del Corpo delle capitanerie di porto,» sono soppresse.